Art. 1.

      1. La tassa annuale di concessione governativa relativa al passaporto ordinario per l'estero, di cui all'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è soppressa.